Lo sapevi che come cittadin* hai il diritto di chiedere, senza motivazioni specifiche e gratuitamente, la possibilità di consultare dati, documenti e informazioni appartenenti ai diversi enti della Pubblica Amministrazione? Questo diritto si chiama “accesso civico” e di seguito ti spieghiamo come funziona.
GLOSSARIO
- “accesso civico semplice”, l’accesso previsto dall’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che una Pubblica Amministrazione abbia omesso di pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale pur avendone l’obbligo ai sensi del citato decreto; un esempio di documento che deve essere reso trasparente e, in caso contrario, può essere oggetto di richiesta di accesso civico semplice, è il Curriculum Vitae di un dirigente della Pubblica Amministrazione;
- “accesso civico generalizzato” o anche detto FOIA (Freedom Of Information Act), l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis del citato decreto; un esempio di informazioni che possono essere richieste sono i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;
- “accesso documentale”, l’accesso disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., che sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; è necessario specificare che non esiste una tipologia di atti ai quali sia possibile accedere solo attraverso uno specifico accesso. Lo stesso atto amministrativo, infatti, può essere oggetto di diverse richieste: la differenza sta nel fatto che per accedere a un documento amministrativo nella sua completezza – e non solo ad alcuni dati/informazioni in esso contenuti – serve un interesse soggettivo giuridicamente rilevante;
- “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso;
- “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;
- “dati personali”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, n. 1), del Regolamento (UE) 2016/679;
- “dati particolari”, i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, c. 1, del Regolamento (UE) 2016/679;
- “dati giudiziari”, i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
L’esercizio del diritto di accesso civico è inteso quale un’opportunità per la vigilanza partecipativa della società civile. Con l’accesso classico si esclude l’utilizzabilità del diritto di accesso allo scopo di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato; diversamente, invece, vale per l’accesso civico che è riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nonché a promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico». Trattasi, nello specifico, di uno strumento di partecipazione dei cittadini e di controllo cd. Diffuso. Lo scopo di questo strumento giuridico è, dunque, quello di tendere verso la valorizzazione del concetto di “cittadinanza attiva”.